Strategie: il trading sule quote nel Betting Exchange
Gianluca Landi infatti nel libro evidenzia quali sono i vantaggi del trading sulle quote ed invita tutti a riflettere su cosa si può fare in questo nuovo mercato a patto di applicare sempre le regole di money management.
Peer to peer betting: il precursore del Betting Exchange
La prima forma moderna di scambio scommesse è stata messa in pratica grazie alla piattaforma flutter.com agli inizi del 2000 con il peer to peer betting, una vera e propria rivoluzione per l’epoca. Il meccanismo adottato è stato semplice ma rivoluzionario: la piattaforma, infatti, ha dato la possibilità di far sfidare utenti contro utenti, distruggendo il tradizionale binomio scommettitore-bookmakers.
L’incontro tra domanda e offerta tra i vari utenti ha di fatto trasformato flutter.com in un mini mercato azionario, con oscillazioni di quote frequenti e in tempo reale.
Nel corso della sua vita, flutter.com ha avuto sostanzialmente un solo grande rivale: betfair. 2 le sostanziali differenze tra le piattaforme: la prima riguardava la % di commissione (2,5% per flutter, dal 4 al 5% per Betfair), la seconda riguardava l’utilizzo di quote frazionarie (Flutter) e quelle di quote decimali (Betfair).
Le differenze hanno cessato di esistere in seguito all’acquisto da parte di Betfair di Flutter. Ciò ha trasformato Betfair in una vera e propria armata in grado di controllare da sola oltre il 90% del mercato del betting exchange. Il resto è storia: ancora oggi, nel 2012, Betfair è leader nel mercato del betting exchange ed è pronta a sbarcare in Italia, proponendo il suo modello di successo anche nel Belpaese. Una domanda, però, è d’obbligo: chi riuscirà a divenire il Flutter d’Italia? Quale sarà la piattaforma (o le piattaforme) in grado di tenere testa a Betfair? Domande a cui è difficile dare oggi una risposta. Le risposte le scopriremo insieme, giorno dopo giorno.
Betting exchange in Italia a rischio?
La notizia è di quelle grosse, destinate a far discutere. E’ arrivata ieri mattina, dal sito casino2k.com. Pare che per il betting exchange ci siano degli ostacoli considerati insormontabili e dunque il rinvio della nuova modalità di scommesse in Italia sarebbe inevitabile. Nell’articolo, tra le varie forme di criticità relative all’introduzione del punta e banca in Italia, ci sarebbe in primo luogo l’interrogazione parlamentare della senatrice del PDL Dorina Bianchi, intervento che abbiamo riportato integralmente sul Blog, dove sottolineava i propri timori in particolare riguardo il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo internazionale. In più, le ulteriori forme di criticità che si possono leggere nell’articolo sono legate in particolare a: modalità di deposito e pagamento, l’identificazione dei players e la registrazione nelle piattaforme. In sostanza si tratta di unificare alcune regole fondamentali dirette a garantire la tutela dei consumatori.
Inoltre esisterebbe anche la data d’introduzione del betting exchange. Tratto dall’articolo:” Se dunque si parlava di Betting Exchange già nel 2013 è ormai certo che non verrà introdotta prima del 2015, periodo necessario per approvare una regolamentazione di tutela”.
Prendiamo atto dell’indiscrezione di casino2k e proviamo a porre dei legittimi interrogativi:
1)Perché non più di qualche mese fa, il presidente della Lega Serie B Abodi ha parlato di “imminente arrivo del betting Exchange” se bisogna superare ancora tutti questi ostacoli?
2)Come mai anche l’AD di Betfair Bancora a Gioco News qualche mese fa ha parlato di “conclusione di un lungo percorso?”
3)Per unificare le regole fondamentali dirette a garantire la tutela dei consumatori occorrerebbero davvero 2 anni?
Il Blog continuerà a monitorare la situazione e vi aggiornerà riguardo le ultime news. Stay tuned!
NB: questo post è di agosto 2012. La situazione si è evoluta e AAMS/ADM ha reso note le modalità di rilascio delle autorizzazioni per il betting exchange.
Il betting exchange nella storia
I vantaggi e gli svantaggi del Betting Exchange
Interrogazione parlamentare di Dorina Bianchi sul Betting Exchange
Nella seduta del 2 agosto 2012 al Senato c’è stato un intervento da parte della senatrice Dorina Bianchi (PDL-ora NCD), che ha riguardato il Betting Exchange. Di seguito il testo integrale dell’interrogazione:
–Premesso che:
come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, e successivamente dall’art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, nell’ordinamento nazionale è stata introdotta la possibilità di effettuare scommesse a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;
detta modalità si sostanzia nella possibilità conferita ai giocatori di «bancare» direttamente le scommesse, con ciò assumendo le funzioni tipiche di bookmaker, con relativa assunzione dell’intero rischio derivante dalla attività di scommesse e lasciando all’operatore il semplice compito di consentire che l’operazione abbia luogo sulla piattaforma di gioco del concessionario;
tale previsione rappresenta una novità per il mercato italiano dei giochi e per l’ordinamento nazionale, in quanto l’attività di banco delle scommesse, proprio in ragione dei delicati profili che implica, attinenti anche alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, è stata esclusivamente riservata all’operatore di gioco;
tale modalità sembra configurare nuovi e maggiori rischi specificamente sul piano della tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, in particolare ai fini del riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale, nonchè delle frodi in danno dei consumatori;
la disciplina di dettaglio delle scommesse a distanza con modalità di interazione diretta tra singoli giocatori, prevista dalle richiamate norme primarie, è contenuta in un decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di prossima emanazione;
il progetto di decreto direttoriale recante regole relative a «scommesse a distanza con modalità d’interazione diretta tra i singoli giocatori», in attuazione delle richiamate disposizioni di legge, prevede all’art. 1, comma 2, lettera u), una «piattaforma connessa, piattaforma connessa di gestione di un servizio di scommesse a quota fissa con interazione diretta dei giocatori gestita da soggetti, in virtù di un titolo autorizzante rilasciato da una giurisdizione dello Spazio economico europeo con i quali il concessionario abbia concordato l’interconnessione delle scommesse, previa autorizzazione di AAMS»;
tra le varie previsioni introdotte, vi è quella relativa alla introduzione della cosiddetta liquidità internazionale, in forza della quale i consumatori italiani potranno trovarsi a giocare con soggetti residenti in altri Stati membri dello spazio economico europeo. Si tratta di una modifica sostanziale che immette i consumatori italiani nel circuito del gioco internazionale;
la disposizione non trova alcuna copertura nelle norme di rango primario contenute nei citati decreti legge;
le disposizioni nazionali che regolano l’accesso al gioco on line sono tra le più severe e rigorose, basate su meccanismi di identificazione, registrazione e sub-registrazione, conservazione dei dati, così come la disciplina sull’uso dei mezzi di pagamento e riscossione per le attività di gioco on line;
la gran parte degli Stati membri non ha esteso le previsioni contenute nella direttiva 2005/60/CE sul riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed il finanziamento del terrorismo internazionale al gioco on line, contrariamente a quanto fatto dall’Italia;
l’apertura di un sistema di cosiddetta liquidità internazionale produrrebbe l’effetto di mettere i giocatori italiani in un’area di gioco comune con soggetti residenti in altre giurisdizioni con regole profondamente differenti, a partire dalla circostanza che alcuni ordinamenti, come quello britannico, consentono anche alle persone giuridiche di assumere la veste di giocatore, ipotesi tassativamente vietata dalla legge italiana;
l’assoluta disomogeneità degli ordinamenti nazionali rischia di vanificare il sistema di regole interne proprio ai fini della maggiore tutela dai rischi di riciclaggio e frodi;
come noto, tale disomogeneità dei sistemi di regolazione del gioco on line all’interno dell’Unione europea è oggetto dal 2011 di approfondimento dalla parte della Commissione mercato interno, attraverso il libro verde sul gioco on line, proprio al fine di tentare di avviare un processo di avvicinamento delle legislazioni, con particolare attenzione agli aspetti inerenti all’utilizzo del sistema del gioco on line ai fini della prevenzione dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e frodi;
per le ragioni esposte vanno anche attentamente considerati i maggiori rischi di corruzione nello sport e di match fixing, si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo abbiano attentamente valutato le norme di prossima attuazione, con particolare riguardo ai profili inerenti alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico;
se non ritengano opportuno intervenire immediatamente al fine di escludere la possibilità di consentire la liquidità internazionale tra giocatori di diversi Paesi.
Online la bozza del protocollo del betting exchange
Il 16 luglio AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) ha pubblicato sul suo sito ufficiale la bozza del protocollo di comunicazione PSID per le scommesse con interazione diretta fra i giocatori (c.d. “betting exchange”).
Una pubblicazione avvenuta in ritardo a causa della presentazione da parte della Spagna di un parere circostanziato, che ha comportato il prolungamento dell’iter di approvazione del decreto da parte della Commissione Europea.
Il decreto disciplina una tipologia di scommesse sportive a quota fissa che prevede lo scambio diretto tra i singoli giocatori. Una tipologia di giocata che sarà possibile realizzarla solo online e non nei punti fisici (agenzie e corner).
La scommessa prevede che da una parte c’è un giocatore che si assume il rischio, quindi “tiene il banco”, come un bookmaker; dall’altra parte c’è lo scommettitore che punta.
Il gioco potrà essere offerto dalle piattaforme dei concessionari di cui all’art. 24, comma 13 delle legge 88 del 2009, i quali otterranno come guadagno una percentuale sul movimento di gioco. Tale compenso è tassato del 20%. Gli avvenimenti oggetto di scommessa sono gli stessi previsti dalla disciplina delle scommesse sportive a quota fissa.
Sul decreto sono descritte le procedure di autorizzazione alla raccolta delle scommesse, l’oggetto delle scommesse ammesse, le specifiche delle offerte e l’abbinamento, le comunicazioni tra concessionario ed AAMS, le modalità di pagamento di vincite e dei rimborsi, i limiti di esposizione massima per offerte "puntata" e "banco", le commissioni e le imposte applicate, gli obblighi di informazione, le misure da adottare a tutela del giocatore e modalità di soluzione delle controversie, i controlli e le sanzioni previste.
AAMS ha stabilito come termine perentorio il 31 agosto 2012 per le eventuali osservazioni, quesiti e richieste di chiarimento da parte dei concessionari.
Cos'è il betting exchange?
Per gli scommettitori classici che comprenderanno bene come funziona il punta e banca si aprirà un nuovo mondo dando infatti la possibilità di uscire durante il live dalla scommessa precedentemente fatta se il mercato gli va contro o semplicemente vogliono monetizzare subito la propria scommessa. Basta aspettare con le dita incrociate la fine del mercato, ma adesso in qualsiasi momento si può decidere cosa fare e se è padroni del proprio destino.
Tutto questo piace ai bookmaker? evidentemente no...







