La fiducia di Cruddace (Betfair) nelle autorità italiane
Come ormai è noto a tutti, i giorni di agosto sono stati roventi non soltanto da un punto di vista climatico. La notizia del presunto rinvio dell’introduzione del betting exchange al 2015 in Italia ha creato non pochi malumori a tutti coloro che pregustavano una layata (finalmente legale) anche in Italia. Le voci hanno continuato a circolare in rete, probabilmente alimentate dal silenzio di operatori ed addetti ai lavori. Silenzio che ci auguriamo venga prima o poi abbandonato, magari proprio attraverso questo Blog, strumento sempre libero e aperto nei confronti di chiunque volesse esprimere la propria opinione.
Fin dall’inizio il Blog si è focalizzato sulle dichiarazioni di operatori del settore ex ante la presunta notizia del rinvio, per sottolineare la convinzione unanime dell’introduzione del betting exchange entro il 2013. Tra queste ricordiamo quelle di Martin Cruddace, Chief Legal and Regulatory Officer and Company Secretary dal 2004 di Betfair, nel gennaio 2012:
"Questo decreto è segno del continuo e positivo sviluppo nel Paese della regolamentazione sul gioco online e dimostra che le autorità italiane hanno piena fiducia nel fatto che l'introduzione del betting exchange sarà un evento positivo sia per i consumatori che per il mercato delle scommesse in generale"
La dimostrazione della piena fiducia delle autorità italiane riguardo al fatto che il betting exchange sia un evento positivo sia per i consumatori e sia per il mercato delle scommesse in generale è giunta pochi mesi dopo grazie all’interrogazione parlamentare della senatrice Dorina Bianchi (PDL), che ha sottolineato come il betting exchange sia
“un pericolo per l’ordine pubblico, in particolare ai fini del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale”.
A distanza di 8 mesi, secondo voi, Cruddace avrebbe il coraggio di ribadire la propria fiducia nelle autorità italiane?
Interrogazione parlamentare di Dorina Bianchi sul Betting Exchange
Nella seduta del 2 agosto 2012 al Senato c’è stato un intervento da parte della senatrice Dorina Bianchi (PDL-ora NCD), che ha riguardato il Betting Exchange. Di seguito il testo integrale dell’interrogazione:
–Premesso che:
come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, e successivamente dall’art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, nell’ordinamento nazionale è stata introdotta la possibilità di effettuare scommesse a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;
detta modalità si sostanzia nella possibilità conferita ai giocatori di «bancare» direttamente le scommesse, con ciò assumendo le funzioni tipiche di bookmaker, con relativa assunzione dell’intero rischio derivante dalla attività di scommesse e lasciando all’operatore il semplice compito di consentire che l’operazione abbia luogo sulla piattaforma di gioco del concessionario;
tale previsione rappresenta una novità per il mercato italiano dei giochi e per l’ordinamento nazionale, in quanto l’attività di banco delle scommesse, proprio in ragione dei delicati profili che implica, attinenti anche alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, è stata esclusivamente riservata all’operatore di gioco;
tale modalità sembra configurare nuovi e maggiori rischi specificamente sul piano della tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, in particolare ai fini del riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale, nonchè delle frodi in danno dei consumatori;
la disciplina di dettaglio delle scommesse a distanza con modalità di interazione diretta tra singoli giocatori, prevista dalle richiamate norme primarie, è contenuta in un decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di prossima emanazione;
il progetto di decreto direttoriale recante regole relative a «scommesse a distanza con modalità d’interazione diretta tra i singoli giocatori», in attuazione delle richiamate disposizioni di legge, prevede all’art. 1, comma 2, lettera u), una «piattaforma connessa, piattaforma connessa di gestione di un servizio di scommesse a quota fissa con interazione diretta dei giocatori gestita da soggetti, in virtù di un titolo autorizzante rilasciato da una giurisdizione dello Spazio economico europeo con i quali il concessionario abbia concordato l’interconnessione delle scommesse, previa autorizzazione di AAMS»;
tra le varie previsioni introdotte, vi è quella relativa alla introduzione della cosiddetta liquidità internazionale, in forza della quale i consumatori italiani potranno trovarsi a giocare con soggetti residenti in altri Stati membri dello spazio economico europeo. Si tratta di una modifica sostanziale che immette i consumatori italiani nel circuito del gioco internazionale;
la disposizione non trova alcuna copertura nelle norme di rango primario contenute nei citati decreti legge;
le disposizioni nazionali che regolano l’accesso al gioco on line sono tra le più severe e rigorose, basate su meccanismi di identificazione, registrazione e sub-registrazione, conservazione dei dati, così come la disciplina sull’uso dei mezzi di pagamento e riscossione per le attività di gioco on line;
la gran parte degli Stati membri non ha esteso le previsioni contenute nella direttiva 2005/60/CE sul riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed il finanziamento del terrorismo internazionale al gioco on line, contrariamente a quanto fatto dall’Italia;
l’apertura di un sistema di cosiddetta liquidità internazionale produrrebbe l’effetto di mettere i giocatori italiani in un’area di gioco comune con soggetti residenti in altre giurisdizioni con regole profondamente differenti, a partire dalla circostanza che alcuni ordinamenti, come quello britannico, consentono anche alle persone giuridiche di assumere la veste di giocatore, ipotesi tassativamente vietata dalla legge italiana;
l’assoluta disomogeneità degli ordinamenti nazionali rischia di vanificare il sistema di regole interne proprio ai fini della maggiore tutela dai rischi di riciclaggio e frodi;
come noto, tale disomogeneità dei sistemi di regolazione del gioco on line all’interno dell’Unione europea è oggetto dal 2011 di approfondimento dalla parte della Commissione mercato interno, attraverso il libro verde sul gioco on line, proprio al fine di tentare di avviare un processo di avvicinamento delle legislazioni, con particolare attenzione agli aspetti inerenti all’utilizzo del sistema del gioco on line ai fini della prevenzione dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e frodi;
per le ragioni esposte vanno anche attentamente considerati i maggiori rischi di corruzione nello sport e di match fixing, si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo abbiano attentamente valutato le norme di prossima attuazione, con particolare riguardo ai profili inerenti alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico;
se non ritengano opportuno intervenire immediatamente al fine di escludere la possibilità di consentire la liquidità internazionale tra giocatori di diversi Paesi.

